LO SCUDO FISCALE
Lo scudo fiscale ha alleggerito i forzieri svizzeri di quasi 60mld di euro e ha sgretolato il segreto bancario.
È quanto emerge dai dati sulle rilevazioni ai fini della bilancia dei pagamenti rese note da Banca d’ Italia in seguito alle segnalazioni degli intermediari coinvolti nello scudo.
Infatti ai primi 6 posti dei paesi da cui provengono i capitali e le attività detenuti illegalmente all’ estero ci sono la
Svizzera (60mld),
il Lussemburgo (7,3mld),
il Principato di Monaco (4,1mld),
San Marino (3,8mld),
Austria (1,2mld),
Liechtenstein (1,1mld).
Tutti paesi dove il segreto bancario è “un istituzione”.
ADDIO AI PARADISI FISCALI
La lista dei 2 mila italiani che risultano aver trasferito all’ estero almeno 500 mila euro senza poi dichiarare questa disponibilità nel quadro RW del modello unico potrebbe dare una bella scossa all’ operazione scudo fiscale.
In molti paesi come la Germania questo tipo di evasione è punito con il carcere ma anche in Italia non si scherza.
Infatti con decreto legge sono previste sanzioni tali che i capitali portati oltrefrontiera e non dichiarati verrebbero di fatto espropriati e potrebbero anche non bastare per pagare tutte le sanzioni.
La lotta all’evasione fiscale internazionale si avvale dei nuovi strumenti di accertamento introdotti dalla manovra estiva del 2009 ed ampliati con il decreto legge mille proroghe approvato in via definitiva dal parlamento giovedì 25 febbraio 2010.
Gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata che non siano stati inseriti nella dichiarazione dei redditi, si presumono formati con redditi frutto di evasione fiscale.
La norma in vigore dal 01 luglio 2009 ma di fatto operante anche per gli anni passati prevede che l’onere della prova sia a carico del contribuente.
Questi dovrà documentare al fisco,salvo che non si avvalga dello scudo in scadenza il 30 aprile, che le attività (ad esempio denaro,titoli,immobili…) si sono generate con somme che hanno scontato le imposte.
Non solo. I termini a disposizione delle Entrate per notificare gli accertamenti sono stati raddoppiati.
L’ atto può essere ora emesso fino al 31 dicembre dell’ ottavo anno successivo a quello di presentazione del modello unico. I rimpatri effettivi di attività detenute illegalmente all’ estero dovranno essere definitivamente conclusi entro il 31 dicembre 2010.
Questo sia per quanti hanno aderito allo scudo ter versando l’ imposta straordinaria del 5% entro il 15 dicembre 2009 ma non hanno potuto completare la procedura, sia per i contribuenti alla loro volta alle prese con lungaggini, che intendono aderire alla riapertura dello scudo versando il 6% entro il 28 febbraio e il 7% entro il 30 aprile.
Vi attendiamo in ufficio per una consulenza personalizzata.